Ordinanza 80/1979 (ECLI:IT:COST:1979:80)
Massima numero 14454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
11/07/1979; Decisione del
11/07/1979
Deposito del 16/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 80/79. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - SFRATTO - ORDINANZA DI SFRATTO PER MOROSITA' - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIMENTO DELLA REVOCAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA AVVERSO DETTA ORDINANZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 80/79. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - SFRATTO - ORDINANZA DI SFRATTO PER MOROSITA' - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIMENTO DELLA REVOCAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA AVVERSO DETTA ORDINANZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude dai rimedi, straordinario e ordinario, della revocazione l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita', emessa a norma dell'art. 663 stesso codice in caso di mancata comparizione dell'intimato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - posto che, nella specie, il giudice a quo non ha esposto le ragioni che lo inducevano a dissociarsi dal preminente orientamento dottrinale e giurisprudenziale che reputa appellabile la detta ordinanza quante volte sia resa nella carenza delle condizioni previste dall'art. 663 cit., ne' ha spiegato perche' ritenesse inapplicabile al caso l'art. 396 cod. proc. civ. che istituisce tra l'appello e la revocazione rapporto di concorso successivo.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude dai rimedi, straordinario e ordinario, della revocazione l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita', emessa a norma dell'art. 663 stesso codice in caso di mancata comparizione dell'intimato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - posto che, nella specie, il giudice a quo non ha esposto le ragioni che lo inducevano a dissociarsi dal preminente orientamento dottrinale e giurisprudenziale che reputa appellabile la detta ordinanza quante volte sia resa nella carenza delle condizioni previste dall'art. 663 cit., ne' ha spiegato perche' ritenesse inapplicabile al caso l'art. 396 cod. proc. civ. che istituisce tra l'appello e la revocazione rapporto di concorso successivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte