Sentenza 82/1979 (ECLI:IT:COST:1979:82)
Massima numero 9925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 82/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LAVORO - RETRIBUZIONI - PRESCRIZIONE - INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO (APPLICABILITA' AL RAPPORTO DI LAVORO DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970) - SOPRAVVENUTA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Dovrebbe ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo qualora costui, prima di sollevare questioni di costituzionalita` concernenti il decorso della prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione durante lo svolgimento di rapporti di lavoro privati, soggetti all'applicazione delle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970, non abbia accertato se tali leggi - con particolare riferimento agli artt. 11 della prima e 35 della seconda - siano applicabili al rapporto in oggetto. Se dopo l'ordinanza di rimessione e` intervenuta conciliazione giudiziale, va dichiarata l'inammissibilita` della questione sollevata, in quanto la conciliazione non consente attivita` processuale di sorta (e quindi neanche il riesame della rilevanza). - cfr. S. n. 63/1966

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte