SENT. 83/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - NATURA E FUNZIONE - RETRIBUZIONE DIFFERITA A FINI PREVIDENZIALI - LIBERTA' PERSONALE DEL DIPENDENTE - PENA RESTRITTIVA - ESPIAZIONE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE E DEGLI ASSEGNI GIA' CONSEGUITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 36 comma primo Cost., secondo la consolidata giurisprudenza della Corte cost., assicura una particolare protezione alla retribuzione dei lavoratori che si estende al trattamento di quiescenza spettante al termine del rapporto, che costituisce retribuzione differita in quanto conseguito attraverso la prestazione dell'attività lavorativa (che la Costituzione e la coscienza sociale considerano come valore primario della Repubblica democratica) e come frutto di questa. Tale garanzia va assicurata indipendentemente da condanne penali o provvedimenti disciplinari inflitti al pubblico dipendente. E' perciò costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 36 Cost., e restando con ciò assorbita la denunzia di violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 184, commi secondo e terzo del T.U. approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari - abrogato con l'art. 1 l. 8 giugno 1966, n. 424 - che prevedeva che durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale (esclusi gli arresti) per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti restavano soggetti alla ritenuta della metà o di un terzo se il condannato aveva moglie non separata, o figlie nubili, o maschi minorenni a suo carico. - cfr. SS. nn. 3/71966, 78/1967