Sentenza 84/1979 (ECLI:IT:COST:1979:84)
Massima numero 9927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9928
Titolo
SENT. 84/79 A. AZIONE PENALE - OBBLIGATORIETA' DEL SUO ESERCIZIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - CONCORRE A GARANTIRE L'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - AMMISSIBILITA' DI AZIONI PENALI SUSSIDIARIE O CONCORRENTI DI ORGANI DIVERSI DAL P.M. - NON POSSONO ESCLUDERE LA TITOLARITA' E L'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE DI QUEST'ULTIMO IN RELAZIONE A QUALUNQUE FATTO DI REATO.
SENT. 84/79 A. AZIONE PENALE - OBBLIGATORIETA' DEL SUO ESERCIZIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - CONCORRE A GARANTIRE L'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - AMMISSIBILITA' DI AZIONI PENALI SUSSIDIARIE O CONCORRENTI DI ORGANI DIVERSI DAL P.M. - NON POSSONO ESCLUDERE LA TITOLARITA' E L'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE DI QUEST'ULTIMO IN RELAZIONE A QUALUNQUE FATTO DI REATO.
Testo
L'obbligatorieta` dell'esercizio dell'azione penale sancita dall'art. 112 Cost. e` volta a garantire l'indipendenza nello svolgimento della propria funzione e ad assicurare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. La Costituzione non esclude che anche ad altri soggetti possa essere conferita la titolarita` dell'azione penale, ma vieta che al P.M. venga sottratta la titolarita` medesima in ordine a determinati reati (salvo che nelle ipotesi costituzionalmente previste). Sono cioe` contemplate solamente azioni penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbigatoriamente esercitanda dal P.M.. Percio` confliggono con l'art. 112 Cost. - e di riflesso con l'art. 3 Cost. - tutte le disposizioni normative che attribuiscono ad organi diversi dal P.M. la titolarita` esclusiva dell'azione penale.
L'obbligatorieta` dell'esercizio dell'azione penale sancita dall'art. 112 Cost. e` volta a garantire l'indipendenza nello svolgimento della propria funzione e ad assicurare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. La Costituzione non esclude che anche ad altri soggetti possa essere conferita la titolarita` dell'azione penale, ma vieta che al P.M. venga sottratta la titolarita` medesima in ordine a determinati reati (salvo che nelle ipotesi costituzionalmente previste). Sono cioe` contemplate solamente azioni penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbigatoriamente esercitanda dal P.M.. Percio` confliggono con l'art. 112 Cost. - e di riflesso con l'art. 3 Cost. - tutte le disposizioni normative che attribuiscono ad organi diversi dal P.M. la titolarita` esclusiva dell'azione penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte