Sentenza 84/1979 (ECLI:IT:COST:1979:84)
Massima numero 9928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9927
Titolo
SENT. 84/79 B. ACQUE PUBBLICHE - FACOLTA' DEL PREFETTO (ORA DELL'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE) DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE ALLORCHE' LO GIUDICHI NECESSARIO E OPPORTUNO - INIBIZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ALL'ORGANO TITOLARE DI QUESTA E DEROGA ILLEGITTIMA AL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA, DISATTESA DAI GIUDICI ORDINARI SUCCESSIVAMENTE ALLE PRONUNCE DELLA CORTE - NECESSITA' DI RICONSIDERARE LA QUESTIONE CON RIGUARDO ALLA INTERPRETAZIONE ADOTTATA DALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 84/79 B. ACQUE PUBBLICHE - FACOLTA' DEL PREFETTO (ORA DELL'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE) DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE ALLORCHE' LO GIUDICHI NECESSARIO E OPPORTUNO - INIBIZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ALL'ORGANO TITOLARE DI QUESTA E DEROGA ILLEGITTIMA AL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA, DISATTESA DAI GIUDICI ORDINARI SUCCESSIVAMENTE ALLE PRONUNCE DELLA CORTE - NECESSITA' DI RICONSIDERARE LA QUESTIONE CON RIGUARDO ALLA INTERPRETAZIONE ADOTTATA DALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - l'art. 378 comma terzo della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F (nel testo modificato dalla l. 19 novembre 1921 n. 1688) in base al quale il Prefetto (ed ora l'Ingegnere Capo del Genio Civile) promuove l'azione penale per le contravvenzioni previste dalla legge medesima, contro il trasgressore "allorche` lo giudichi necessario ed opportuno". (Nella sentenza, la Corte precisa che in sue precedenti decisioni - sentenza n. 154 del 1963 ed ordinanze n. 22 del 1964 e n. 11 del 1965 - la violazione dell'art. 112 Cost. era stata esclusa sulla base di una interpretazione adeguatrice intendendo la espressione "promuove l'azione penale" nel senso che l'autorita` amministrativa aveva facolta` di portare a conoscenza dell'autorita` giudiziaria fatti che riteneva penalmente rilevanti senza che cio` valesse a limitare o condizionare l'azione del pubblico ministero. La pronunzia di incostituzionalita` si e` resa necessaria in quanto i giudici a quibus hanno disatteso tale interpretazione, ritenendo che la disposizione attribuisca al Prefetto - ora Ingegnere Capo del Genio Civile - per determinati reati, la titolarita` esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio e` rimesso alla di lui valutazione discrezionale). - cfr. S. n. 154/1983 e OO. nn. 22/1964, 11/1965
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - l'art. 378 comma terzo della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F (nel testo modificato dalla l. 19 novembre 1921 n. 1688) in base al quale il Prefetto (ed ora l'Ingegnere Capo del Genio Civile) promuove l'azione penale per le contravvenzioni previste dalla legge medesima, contro il trasgressore "allorche` lo giudichi necessario ed opportuno". (Nella sentenza, la Corte precisa che in sue precedenti decisioni - sentenza n. 154 del 1963 ed ordinanze n. 22 del 1964 e n. 11 del 1965 - la violazione dell'art. 112 Cost. era stata esclusa sulla base di una interpretazione adeguatrice intendendo la espressione "promuove l'azione penale" nel senso che l'autorita` amministrativa aveva facolta` di portare a conoscenza dell'autorita` giudiziaria fatti che riteneva penalmente rilevanti senza che cio` valesse a limitare o condizionare l'azione del pubblico ministero. La pronunzia di incostituzionalita` si e` resa necessaria in quanto i giudici a quibus hanno disatteso tale interpretazione, ritenendo che la disposizione attribuisca al Prefetto - ora Ingegnere Capo del Genio Civile - per determinati reati, la titolarita` esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio e` rimesso alla di lui valutazione discrezionale). - cfr. S. n. 154/1983 e OO. nn. 22/1964, 11/1965
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte