Sanità pubblica - Commissario ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle Regioni - Incompatibilità con l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione commissariata - Applicazione anche agli incarichi in atto - Ricorso della Regione Lazio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto il processo - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa con ricorso della Regione Lazio, dell'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, concernente l'incompatibilità - anche per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione - del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento.(Nella specie, la rinuncia fa seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 247 del 2019 e all'uscita della Regione Lazio dal commissariamento, con rientro della stessa nella gestione ordinaria della sanità).
La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.