Sentenza 86/1979 (ECLI:IT:COST:1979:86)
Massima numero 11351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11352


Titolo
SENT. 86/79 A. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITE DERIVANTE DA DIRETTIVE COMUNITARIE - LEGGE STATALE DI ADEGUAMENTO - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME - FATTISPECIE - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 584 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI ALLE DIRETTIVE DELLA C.E.E.

Testo
Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono, nell'esercizio della loro competenza legislativa, rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della C.E.E., resi operanti nell'ordinamento italiano. La l. 8 agosto 1977, n. 584, che detta norme sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, e` stata emanata per dare applicazione ad una direttiva comunitaria, alla quale, pur non riproducendone puntualmente le prescrizioni, si e` adeguata. La legge medesima, mentre non preclude ad alcuna regione di regolare la materia dei lavori pubblici nella sfera della propria competenza legislativa, impone tuttavia a tutte le regioni a statuto ordinario o speciale, ed alle province autonome, il limite che risulta dal sostanziale contenuto della direttiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte