Sentenza 86/1979 (ECLI:IT:COST:1979:86)
Massima numero 11352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11351
Titolo
SENT. 86/79 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LAVORI PUBBLICI - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 584 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLE DIRETTIVE C.E.E. - IMPOSIZIONE DELL'OSSERVANZA DEI RELATIVI PRINCIPI "AI SENSI DELL'ART. 117, COMMA PRIMO, COST," ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPCIALE E LE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 86/79 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LAVORI PUBBLICI - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 584 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLE DIRETTIVE C.E.E. - IMPOSIZIONE DELL'OSSERVANZA DEI RELATIVI PRINCIPI "AI SENSI DELL'ART. 117, COMMA PRIMO, COST," ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPCIALE E LE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".
Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte