Sentenza 87/1979 (ECLI:IT:COST:1979:87)
Massima numero 9518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9519
Titolo
SENT. 87/79 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 87/79 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2059 cod. civ. non presuppone il riconoscimento di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, ma attribuisce a tale danno rilevanza giuridica come fonte di obbligazione nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, sicche` la limitazione riguarda non l'esercizio ma l'oggetto del diritto, e cio` e` sufficiente ad escludere ogni contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost., non essendo quest'ultimo invocabile ove difetti la posizione sostanziale da far valere in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
L'art. 2059 cod. civ. non presuppone il riconoscimento di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, ma attribuisce a tale danno rilevanza giuridica come fonte di obbligazione nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, sicche` la limitazione riguarda non l'esercizio ma l'oggetto del diritto, e cio` e` sufficiente ad escludere ogni contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost., non essendo quest'ultimo invocabile ove difetti la posizione sostanziale da far valere in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte