Sentenza 87/1979 (ECLI:IT:COST:1979:87)
Massima numero 9519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9518
Titolo
SENT. 87/79 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 87/79 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Attesa la sostanziale diversita`, per presupposti e gravita`, tra la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di reato e quella in cui lo stesso pregiudizio derivi da illecito soltanto civile, rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare un trattamento differenziato per le due situazioni, ove non vengano in considerazione posizioni soggettive costituzionalmente garantite. Ne` appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione del carattere criminoso della condotta lesiva, anche al fine di rendere piu` intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno non patrimoniale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Attesa la sostanziale diversita`, per presupposti e gravita`, tra la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di reato e quella in cui lo stesso pregiudizio derivi da illecito soltanto civile, rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare un trattamento differenziato per le due situazioni, ove non vengano in considerazione posizioni soggettive costituzionalmente garantite. Ne` appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione del carattere criminoso della condotta lesiva, anche al fine di rendere piu` intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno non patrimoniale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte