Sentenza 88/1979 (ECLI:IT:COST:1979:88)
Massima numero 9521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9520


Titolo
SENT. 88/79 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DANNI NON PATRIMONIALI - DANNO ALLA SALUTE (AUTONOMAMENTE CONSIDERATO) - RISARCIBILITA'- ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il risarcimento del "danno non patrimoniale", cui e` tenuto l'autore di un reato (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.), comprende ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, incluso il c.d. danno biologico, e, cioe`, la lesione del bene della salute, considerato autonomamente e indipendentemente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere patrimoniale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2043 cod. cov., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno alla salute; questione sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost. - nel corso di giudizio per risarcimento del danno all'integrita` fisica derivante da delitto di lesione personale aggravata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte