Sentenza 90/1979 (ECLI:IT:COST:1979:90)
Massima numero 9493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 90/79. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - GUIDA DI AUTOVETTURE CAPACI DI VELOCITA' SUPERIORE A 180 KM. ORARI - REQUISITO DELL'ETA' DI 21 ANNI - FISSAZIONE DELL'ETA' OCCORRENTE PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 90/79. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - GUIDA DI AUTOVETTURE CAPACI DI VELOCITA' SUPERIORE A 180 KM. ORARI - REQUISITO DELL'ETA' DI 21 ANNI - FISSAZIONE DELL'ETA' OCCORRENTE PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2 cod. civ. riserva al legislatore di fissare eta` diverse dai diciotto anni per l'acquisto della capacita` a compiere determinati atti, onde non esiste ingiusta discriminazione e violazione del principio di eguaglianza allorche`, in relazione alla capacita` psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attivita`, il legislatore, discrezionalmente e ragionevolmente, fissi eta` non coincidenti con quella della generale capacita` di agire. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g), d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62), che richiede l'eta` di 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocita` superiore a 180 Km. all'ora.
L'art. 2 cod. civ. riserva al legislatore di fissare eta` diverse dai diciotto anni per l'acquisto della capacita` a compiere determinati atti, onde non esiste ingiusta discriminazione e violazione del principio di eguaglianza allorche`, in relazione alla capacita` psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attivita`, il legislatore, discrezionalmente e ragionevolmente, fissi eta` non coincidenti con quella della generale capacita` di agire. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g), d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62), che richiede l'eta` di 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocita` superiore a 180 Km. all'ora.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte