Sentenza 222/2020 (ECLI:IT:COST:2020:222)
Massima numero 42582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
22/09/2020; Decisione del
22/09/2020
Deposito del 23/10/2020; Pubblicazione in G. U. 28/10/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Ininfluenza dello ius superveniens nel giudizio amministrativo a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Ininfluenza dello ius superveniens nel giudizio amministrativo a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 33 del 2002, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, assumendo che la ricorrente nel giudizio principale avrebbe perduto l'interesse ad agire in seguito alle modifiche intervenute sulla complessiva disciplina delle concessioni demaniali marittime. Nel giudizio incidentale i requisiti di ammissibilità, con riguardo alle condizioni dell'azione nell'ambito del processo principale, debbono essere valutati con riferimento al tempo di adozione dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo circostanze sopravvenute. (Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020 e n. 264 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 54
co. 2
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 54
co. 3
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 54
co. 4
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 54
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte