Sentenza 93/1979 (ECLI:IT:COST:1979:93)
Massima numero 9930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9931
Titolo
SENT. 93/79 A. TRASPORTI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - IMPROPONIBILITA' (E NON IMPROCEDIBILITA') DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 93/79 A. TRASPORTI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - IMPROPONIBILITA' (E NON IMPROCEDIBILITA') DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Esistono indubbiamente delle differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto delle finalita' di pubblico interesse, inerenti alla natura del servizio che riguarda la generalita' dei consociati: ed e` certamente meritevole di tutela l'esigenza di dare a tali imprese di pubblico interesse la possibilita` di esaminare preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertare l'eventuale fondatezza, evitando cosi` lunghe e dispendiose procedure giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalita` del servizio (sentenza n. 57 del 1972). Ma tali procedimenti preliminari non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in giudizio; e d'altra parte a soddisfare quell'esigenza e` sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca una condizione di procedibilita`, la quale non implica decadenza del diritto. Va quindi dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. - cfr. SS. nn. 57/1972, 174/1972, 41/1979 e O. n. 242/1976
Esistono indubbiamente delle differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto delle finalita' di pubblico interesse, inerenti alla natura del servizio che riguarda la generalita' dei consociati: ed e` certamente meritevole di tutela l'esigenza di dare a tali imprese di pubblico interesse la possibilita` di esaminare preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertare l'eventuale fondatezza, evitando cosi` lunghe e dispendiose procedure giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalita` del servizio (sentenza n. 57 del 1972). Ma tali procedimenti preliminari non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in giudizio; e d'altra parte a soddisfare quell'esigenza e` sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca una condizione di procedibilita`, la quale non implica decadenza del diritto. Va quindi dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. - cfr. SS. nn. 57/1972, 174/1972, 41/1979 e O. n. 242/1976
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte