Sentenza 95/1979 (ECLI:IT:COST:1979:95)
Massima numero 11396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11397  11398  11399


Titolo
SENT. 95/79 A. TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIABILITAZIONE SPECIALE - MINORI RESIDENTI ALL'ESTERO - COMPETENZA A PROVVEDERE - OMESSA PREVISIONE LEGISLATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
In materia di riabilitazione speciale per i minorenni, l'indicazione, contenuta nell'art. 24, secondo comma del r.d.l. n. 1404 del 1934, della competenza funzionale inderogabile del tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del minore senza alcuna specificazione per il giovane che si sia trasferito all'estero, comportando l'impossibilita`, per quest'ultimo, di promuovere la procedura di riabilitazione speciale o di vedere iniziare questa procedura d'ufficio, determina una ingiustificata disparita` di trattamento tra giovani residenti all'estero e giovani residenti in Italia. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 24, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835 e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938 n. 1802 nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte