Sentenza 95/1979 (ECLI:IT:COST:1979:95)
Massima numero 11397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/79 B. TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIABILITAZIONE SPECIALE - LIMITE DEL VENTICINQUESIMO ANNO DI ETA' PER OTTENERE IL BENEFICIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 95/79 B. TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIABILITAZIONE SPECIALE - LIMITE DEL VENTICINQUESIMO ANNO DI ETA' PER OTTENERE IL BENEFICIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In materia di riabilitazione speciale per i minorenni, la previsione del limite del venticinquesimo anno di eta`, per le relative indagini e pronunzie, appare del tutto ragionevole e rispondente alla natura e alle finalita` dell'istituto. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il dubbio che la norma impugnata, nella parte in cui limita al venticinquesimo anno di eta` l'indagine e la pronuncia sulla riabilitazione speciale, contenga un'ingiustificata disparita` di trattamento rispetto agli interessati, i quali pur trovandosi nella situazione prevista per ottenere il beneficio, abbiano superato il limite).
In materia di riabilitazione speciale per i minorenni, la previsione del limite del venticinquesimo anno di eta`, per le relative indagini e pronunzie, appare del tutto ragionevole e rispondente alla natura e alle finalita` dell'istituto. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il dubbio che la norma impugnata, nella parte in cui limita al venticinquesimo anno di eta` l'indagine e la pronuncia sulla riabilitazione speciale, contenga un'ingiustificata disparita` di trattamento rispetto agli interessati, i quali pur trovandosi nella situazione prevista per ottenere il beneficio, abbiano superato il limite).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte