Sentenza 95/1979 (ECLI:IT:COST:1979:95)
Massima numero 11398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/79 C. TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIABILITAZIONE SPECIALE - MANCATO PROMOVIMENTO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DI ORGANI PUBBLICI (P.M. E TRIBUNALE) ENTRO IL VENTICINQUESIMO ANNO DI ETA' - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 95/79 C. TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIABILITAZIONE SPECIALE - MANCATO PROMOVIMENTO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DI ORGANI PUBBLICI (P.M. E TRIBUNALE) ENTRO IL VENTICINQUESIMO ANNO DI ETA' - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con il principio di uguaglianza la norma che collega alla mancata richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni o alla mancata iniziativa del Tribunale stesso entro il limite del venticinquesimo anno di eta` dell'interessato l'impossibilita` di procedere a riabilitazione speciale per fatti commessi durante la minore eta` nei confronti di giovani che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, la norma impugnata fa discendere l'impossibilita` di procedere a riabilitazione speciale, per fatti commessi durante la minore eta`, nei confronti di giovani, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno, dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte dello stesso Tribunale).
Non contrasta con il principio di uguaglianza la norma che collega alla mancata richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni o alla mancata iniziativa del Tribunale stesso entro il limite del venticinquesimo anno di eta` dell'interessato l'impossibilita` di procedere a riabilitazione speciale per fatti commessi durante la minore eta` nei confronti di giovani che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, la norma impugnata fa discendere l'impossibilita` di procedere a riabilitazione speciale, per fatti commessi durante la minore eta`, nei confronti di giovani, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno, dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte dello stesso Tribunale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte