Sentenza 95/1979 (ECLI:IT:COST:1979:95)
Massima numero 11399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11396  11397  11398


Titolo
SENT. 95/79 D. TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIABILITAZIONE SPECIALE - PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DELLA ASSISTENZA DEL DIFENSORE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il tribunale per i minorenni non puo` compiere l'indagine ed emettere la pronuncia in materia di riabilitazione speciale nei confronti di persone che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta`; pertanto il Tribunale medesimo, dovendo definire il relativo procedimento con sentenza di inammissibilita`, non puo` sollevare questioni di legittimita` costituzionale attinenti il procedimento stesso. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, comma quinto r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte