Ordinanza 96/1979 (ECLI:IT:COST:1979:96)
Massima numero 14455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 26/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 96/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Posto che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, in particolare, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale) prescrive che il giudice rimettente riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimita' costituzionale, della quale egli e' tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione e' peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicita', dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorita' giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rinvio senza eccedere nelle indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; ne deriva, di conseguenza, che la Corte, allorche' la detta ordinanza non contiene alcuna notivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, ne' alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, e' costretta a restituire gli atti al giudice a quo, perche' compia gli accertamenti omessi. (Nella specie, il giudice di provenienza, nel rimettere all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., si era limitato, in motivazione, a richiamare la "memoria defensoriale depositata dal difensore ed allegata agli atti").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte