Sentenza 97/1979 (ECLI:IT:COST:1979:97)
Massima numero 10014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10013


Titolo
SENT. 97/79 B. FILIAZIONE - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN COSTANZA DEL MATRIMONIO DI UNO DEI GENITORI CON PERSONA DIVERSA DAL GENITORE NATURALE - POSSIBILITA' DELLA LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO NATURALE DI GENITORE SEPARATO E CON FIGLI LEGITTIMI MINORI DEGLI ANNI SEDICI PRESCINDENDO DAL CONSENSO DEL CONIUGE E DEI FIGLI STESSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGE SEPARATO E NON SEPARATO E TRA FIGLI MAGGIORI E MINORI DEGLI ANNI SEDICI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilita` della duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima, affidando, in particolare, alla cauta discrezionalita` del giudice (solo nel caso in cui vi sia per il genitore l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo ad operare la legittimazione del figlio naturale per susseguente matrimonio) la valutazione obiettiva della compatibilita`, di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che nella realta` possono essere profondamente differenziate fra loro; ne` risultano irrazionali la richiesta dell'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato e la previsione dell'audizione dei soli figli di eta` superiore ai sedici anni, in quanto, da un lato, con la separazione viene meno l'interesse ad evitare la concessione della legittimazione e, dall'altro, i figli maggiori dei sedici anni sono in grado di fornire il quadro della situazione familiare di scienza propria e senza sensibile pericolo di condizionamenti o pressioni da parte di altri interessati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 284 cod. civ., come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte