Sentenza 98/1979 (ECLI:IT:COST:1979:98)
Massima numero 9522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 98/79. STATO CIVILE - MODIFICAZIONE ARTIFICIALE DEL SESSO - RETTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Fra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra quello (impropriamente definito come diritto all'identita` sessuale) di far riconoscere e registrare, mediante rettificazione dell'atto di nascita, un sesso esterno diverso dall'originario, acquisito attraverso trasformazione chirurgica per far corrispondere la condizione somatica alla personalita` psichica del soggetto. Dall'art. 2 Cost. non e`, infatti, possibile desumere l'esistenza di altri diritti fondamentali inviolabili che non siano - quanto meno - necessariamente conseguenti a quelli previsti dalle altre norme costituzionali. Ne` puo` essere, nella specie, utilmente invocato l'art. 24 Cost., trattandosi non della possibilita` di azione, ma dell'esistenza o inesistenza del diritto sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 165 e 167, r.d.l. 9 luglio 1939 n. 1238, e dell'art. 454 cod. civ.). - cfr. S. nn. 11/1956, 29/1962, 1/1969, 29/1969, 37/1969, 102/1975, 238/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte