Sentenza 100/1979 (ECLI:IT:COST:1979:100)
Massima numero 9555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/79 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - RICHIAMO DI NORME DIVERSE DA QUELLA DISCIPLINANTE LA SITUAZIONE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 100/79 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - RICHIAMO DI NORME DIVERSE DA QUELLA DISCIPLINANTE LA SITUAZIONE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
In una controversia, avente ad oggetto un provvedimento di revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - fondato sulla circostanza che l'assegnatario fruisca di un reddito annuo complessivo superiore di un quinto al limite massimo previsto per conseguire il beneficio - difetta di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale di norme che concernono ipotesi di cause risolutive diverse dalla revoca delle assegnazioni medesime, quali la decadenza o l'annullamento del titolo abilitativo ovvero il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. Parimenti irrilevante e` la questione di legittimita` costituzionale di una norma che rinvii ad altra disposizione solo per definire l'efficacia esecutiva dei provvedimenti amministrativi, perche` il nesso di pregiudizialita` ai fini del giudizio a quo sussiste nei confronti della sola norma di rinvio, che concerne appunto le ipotesi di revoca, e non invece nei confronti della norma richiamata, che di per se stessa attiene alle ipotesi di decadenza dall'assegnazione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 11, 16, 17 e 18 e dell'art. 11, comma dodici, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
In una controversia, avente ad oggetto un provvedimento di revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - fondato sulla circostanza che l'assegnatario fruisca di un reddito annuo complessivo superiore di un quinto al limite massimo previsto per conseguire il beneficio - difetta di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale di norme che concernono ipotesi di cause risolutive diverse dalla revoca delle assegnazioni medesime, quali la decadenza o l'annullamento del titolo abilitativo ovvero il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. Parimenti irrilevante e` la questione di legittimita` costituzionale di una norma che rinvii ad altra disposizione solo per definire l'efficacia esecutiva dei provvedimenti amministrativi, perche` il nesso di pregiudizialita` ai fini del giudizio a quo sussiste nei confronti della sola norma di rinvio, che concerne appunto le ipotesi di revoca, e non invece nei confronti della norma richiamata, che di per se stessa attiene alle ipotesi di decadenza dall'assegnazione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 11, 16, 17 e 18 e dell'art. 11, comma dodici, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte