Sentenza 100/1979 (ECLI:IT:COST:1979:100)
Massima numero 9556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9555  9557  9558


Titolo
SENT. 100/79 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE E OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO - PROVVEDIMENTI DI REVOCA O DI RILASCIO - FORZA DI TITOLO ESECUTIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina delegata in tema di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di rilascio dell'alloggio non ha esorbitato dall'oggetto della delega conferita con disposizione molto comprensiva, che ricalca norme preesistenti sulla efficacia di titolo esecutivo di siffatti provvedimenti, avendo dovuto il legislatore delegato tenere conto, nel ridisciplinare i decreti di revoca o di rilascio degli alloggi, delle disposizioni legislative, (legge 3 maggio 1967 n. 317, art. 9; r.d. 14 aprile 1910 n. 639, art. 2) anch'esse preesistenti alla delega, innovative del regime delle ingiunzioni amministrative, la cui esecutorieta` veniva in precedenza fatta dipendere dal visto pretorile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, in riferimento all'art. 76 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  22/10/1971  n. 865  art. 8  lett.g