Sentenza 101/1979 (ECLI:IT:COST:1979:101)
Massima numero 9747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 101/1979. TRIBUTI (IN GENERE) - CONTRIBUTO PER L'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA - MODALITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO FORMATO A PRESCINDERE DAL CONTRADDITORIO CON IL CONTRIBUENTE - ART. 16 D.M. 3 LUGLIO 1940 (ASSERITAMENTE CONFERMATO DALLA L. N. 168 DEL 1956 E DALL'ART. 23 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16 d.m. 3 luglio 1940 - che, disciplinando il contributo per l'Ente nazionale della cellulosa e carta, non garantirebbe il contraddittorio nei confronti del contribuente prima della formazione del ruolo e quindi contrasterebbe con l'art. 24 Cost. - e` inammissibile poiche` lo stesso d.m. non e` un atto avente forza di legge. Ne` sulla questione influiscono la l. 28 febbraio 1956 n. 168, che rinvia genericamente al d.m., o il d.P.R. 27 settembre 1973 n. 602, che si limita a prevedere il visto di esecutorieta` dell'intendente di finanza sui ruoli di imposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte