Sentenza 222/2020 (ECLI:IT:COST:2020:222)
Massima numero 42584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/09/2020;  Decisione del  22/09/2020
Deposito del 23/10/2020; Pubblicazione in G. U. 28/10/2020
Massime associate alla pronuncia:  42582  42583  42585


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Rilascio di concessioni per l'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa - Nuovo aggiudicatario - Rilascio subordinato alla corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario uscente - Determinazione del relativo ammontare - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Veneto n. 33 del 2002, i quali, nel disciplinare le modalità di svolgimento della procedura comparativa per il rilascio delle concessioni per l'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa, tra cui gli stabilimenti balneari, prevedono, in particolare, il pagamento di un indennizzo in favore del gestore uscente quale condizione per l'aggiudicazione della concessione al subentrante, a pena di esclusione; e determinano, inoltre, l'ammontare del relativo importo in misura pari al 90% del valore dell'azienda del gestore uscente, come asseverato sulla base di una perizia giurata da inserire fra gli atti dell'avviso di gara. Il meccanismo di subentro nel rapporto concessorio, come delineato dalle norme censurate dal TAR Veneto, influisce sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento. Infine, non sussistono nemmeno, per evidente mancanza di pregiudizialità, le condizioni perché questa Corte - come richiesto dalla stessa Regione - sollevi d'ufficio questione di legittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2019 e n. 157 del 2017).

Il fatto che la normativa dell'Unione europea consenta ai legislatori nazionali di adottare garanzie per l'ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente non permette, in sé solo, alle Regioni di alterare le modalità con cui il legislatore statale, nell'ambito della sua competenza esclusiva, ha inteso dare attuazione a detta prerogativa; né consente loro di intervenire quando il legislatore statale non si sia avvalso di questa possibilità.

La disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale; tuttavia assumono particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019 e n. 40 del 2017).

Secondo il costante orientamento costituzionale, le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti competenze regionali trovano così un limite insuperabile. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2020 e n. 109 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  04/11/2002  n. 33  art. 54  co. 2

legge della Regione Veneto  04/11/2002  n. 33  art. 54  co. 3

legge della Regione Veneto  04/11/2002  n. 33  art. 54  co. 4

legge della Regione Veneto  04/11/2002  n. 33  art. 54  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte