Sentenza 102/1979 (ECLI:IT:COST:1979:102)
Massima numero 9592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 102/79. PROVINCIA DI TRENTO - COMMERCIO - CHIUSURA INFRASETTIMANALE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - PREVISIONI DI LEGGI PROVINCIALI DIFFORMI DA QUELLE DELLE LEGGI STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` "i principi stabiliti dalle leggi dello Stato", idonei a limitare la competenza legislativa concorrente delle regioni e delle province autonome, non sono tutte le regole poste dalle leggi dello Stato, dovendosi da tali leggi determinare la ratio ispiratrice dalla quale le regioni o le province non possono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari del proprio territorio, deve escludersi che la prescrizione della chiusura infrasettimanale obbligatoria per mezza giornata degli esercizi di vendita, contenuta nella legge 28 luglio 1971, n. 558, costituisca un principio idoneo a limitare la competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale di Trento 7 ottobre 1974, n. 27 che non irragionevolmente dispone, per il territorio provinciale, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze giornate o di una giornata intera dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 5  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 9  n.3