Sentenza 103/1979 (ECLI:IT:COST:1979:103)
Massima numero 9933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9932
Titolo
SENT. 103/79 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ESTINZIONE E RISOLUZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO UOMO DONNA - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DELLA DONNA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE (ANCHE PER JUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
SENT. 103/79 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ESTINZIONE E RISOLUZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO UOMO DONNA - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DELLA DONNA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE (ANCHE PER JUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Preliminare alla verifica dell'ammissibilita` degli incidenti di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, comma primo, 36, comma primo, 37 e 38 Cost. - del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, l. 15 luglio 1966, n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 l. 4 aprile 1952, n. 218, e` l'accertamento (omesso nelle fattispecie) del primo dei requisiti previsti dall'art. 11 della l. n. 604 del 1966, cioe` dell'impiego, da parte dei datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti; ne` al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica e` nozione di fatto che, per rientrare nella comune esperienza, non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perche` il giudice lo ponga a base della decisione. Invero una cosa e` la prova e altra e` il giudizio; ne` la Corte cost. puo` sostituirsi ai giudici a quibus nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalita` sulla base della ipotizzata notorieta` dell'impiego di piu` di trentacinque dipendenti. Gli atti pertanto vanno restituiti ai giudici a quibus per un nuovo giudizio di rilevanza e perche` si verifichi se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza, anche alla questione di legittimita`. Rispetto alla sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita` di trattamento tra uomini e donne, il cui art. 4, comma secondo ammonisce che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita` lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente comma" (scilicet: comunicazione per la continuazione dell'attivita` da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia) si dovra` verificare se la posizione delle lavoratrici - che hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di eta` e che potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della pronuncia di nullita` del licenziamento e lo jus superveniens - sia da inquadrare nella fattispecie descritta nel comma secondo del precitato art. 4 (e questa verifica non rientra nelle funzioni istituzionali della Corte).
Preliminare alla verifica dell'ammissibilita` degli incidenti di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, comma primo, 36, comma primo, 37 e 38 Cost. - del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, l. 15 luglio 1966, n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 l. 4 aprile 1952, n. 218, e` l'accertamento (omesso nelle fattispecie) del primo dei requisiti previsti dall'art. 11 della l. n. 604 del 1966, cioe` dell'impiego, da parte dei datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti; ne` al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica e` nozione di fatto che, per rientrare nella comune esperienza, non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perche` il giudice lo ponga a base della decisione. Invero una cosa e` la prova e altra e` il giudizio; ne` la Corte cost. puo` sostituirsi ai giudici a quibus nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalita` sulla base della ipotizzata notorieta` dell'impiego di piu` di trentacinque dipendenti. Gli atti pertanto vanno restituiti ai giudici a quibus per un nuovo giudizio di rilevanza e perche` si verifichi se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza, anche alla questione di legittimita`. Rispetto alla sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita` di trattamento tra uomini e donne, il cui art. 4, comma secondo ammonisce che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita` lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente comma" (scilicet: comunicazione per la continuazione dell'attivita` da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia) si dovra` verificare se la posizione delle lavoratrici - che hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di eta` e che potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della pronuncia di nullita` del licenziamento e lo jus superveniens - sia da inquadrare nella fattispecie descritta nel comma secondo del precitato art. 4 (e questa verifica non rientra nelle funzioni istituzionali della Corte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte