Ordinanza 104/1979 (ECLI:IT:COST:1979:104)
Massima numero 14456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 104/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO AD ESSE RISERVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LAVORO E DEL DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, legge 604/1966 e 9 r.d.l. 633/1939, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. - e' consentito al datore di lavoro di licenziare le lavoratrici cinquantacinquenni, e non al conseguimento del sessantesimo anno di eta' come previsto per i lavoratori, posto che, nella specie, il giudice di rinvio, pur avendo avvertito l'esigenza, imposta dall'art. 11 della legge 604/1966, di verificare se i datori di lavoro resistenti occupassero piu' di trentacinque dipendenti, si e' limitato a mere asserzioni prive di qualsiasi motivazione, ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si riduce ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera sino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge che per le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla detta pensione, si prescinde dall'onere della comunicazione al datore di lavoro (comma secondo). - O. nn. 105/1979; 106/1979; 107/1979 e 108/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte