Ordinanza 105/1979 (ECLI:IT:COST:1979:105)
Massima numero 14457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/07/1979;  Decisione del  12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO AD ESSE RISERVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LAVORO E DEL DIRITTO AL LAVORO - INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLA CORTE, DI UN PIU' AMPIO OGGETTO DELLA QUESTIONE - NECESITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 10, comma primo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - viene consentito al datore di lavoro di licenziare le lavoratrici cinquantacinquenni, e non al conseguimento del sessantesimo anno di eta' come previsto per i lavoratori, posto che, nella specie: viene in discussione, anche se non ne e' fatta menzione nell'ordinanza di rinvio, l'applicabilita' della legge 604/1966, la quale dispone, all'art. 11, che il datore di lavoro impieghi piu' di trentacinque dipendenti, ma questa consistenza non e' stata verificata in alcuna delle tre controversie in cui e' sorto l'incidente di costituzionalita'; le clausole collettive e l'uso aziendale, richiamati in combinazione con la norma denunciata, nulla aggiungono a quanto statuisce il detto art. 11; l'art. 4 della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903, non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge che per le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla detta pensione, si prescinde dall'onere della comunicazione al datore di lavoro (comma secondo). - O. nn. 104/1979; 106/1979; 107/1979 e 108/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 37  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte