Ordinanza 106/1979 (ECLI:IT:COST:1979:106)
Massima numero 14458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 106/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO AD ESSE RISERVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 106/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO AD ESSE RISERVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. -, nello stabilire che le disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fissa limiti di eta' diversi - rispettivamente 55 e 60 anni - per le donne e gli uomini, posto che, essendo le norme sui licenziamenti individuali subordinate dall'art. 11 della legge 604/1966 che le detta, al duplice presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di 35 dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione, la questione di costituzionalita' di norme, che disciplinano il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non sufficiente, della stabilita' del posto di lavoro, in tanto e' rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo presupposto, cioe' l'impiego di piu' di 35 dipendenti, accertamento che nella specie e' mancato; ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge al secondo comma che per le lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto a detta pensione, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro. - O. nn. 104/1979; 105/1979; 107/1979; 108/1979. - S. n. 123/1969, che giustifica il diverso limite di eta' stabilito per gli uomini e le donne dipendenti ai fini del recesso ad nutum del datore di lavoro.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. -, nello stabilire che le disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fissa limiti di eta' diversi - rispettivamente 55 e 60 anni - per le donne e gli uomini, posto che, essendo le norme sui licenziamenti individuali subordinate dall'art. 11 della legge 604/1966 che le detta, al duplice presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di 35 dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione, la questione di costituzionalita' di norme, che disciplinano il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non sufficiente, della stabilita' del posto di lavoro, in tanto e' rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo presupposto, cioe' l'impiego di piu' di 35 dipendenti, accertamento che nella specie e' mancato; ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge al secondo comma che per le lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto a detta pensione, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro. - O. nn. 104/1979; 105/1979; 107/1979; 108/1979. - S. n. 123/1969, che giustifica il diverso limite di eta' stabilito per gli uomini e le donne dipendenti ai fini del recesso ad nutum del datore di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte