Ordinanza 108/1979 (ECLI:IT:COST:1979:108)
Massima numero 14460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/07/1979; Decisione del
12/07/1979
Deposito del 01/08/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 108/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO AD NUTUM - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO IN DANNO DELLE DIPENDENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 108/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO AD NUTUM - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO IN DANNO DELLE DIPENDENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604 (in relazione all'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato con legge 4 aprile 1952, n. 218), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. - si priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto, della garanzia di stabilita' obbligatoria o reale, rispettivamente prevista dagli artt. 8, legge 604/1966, e 18, legge 300/1970, cinque anni prima dell'uomo, posto che il giudice a quo non ha avvertito che nel quadro delineato dal detto art. 11 la stabilita' del rapporto di lavoro sino all'acquisizione dei requisiti per il pensionamento e' subordinata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di trentacinque dipendenti e che, solo se tale presupposto consti, la questione di costituzionalita' di tale norma in relazione con l'art. 9 del r.d.l. n. 636/1939 assume rilevanza ai fini della decisione del merito della controversia, essendo sin troppo evidente che, se il livello dei piu' di trentacinque dipendenti non e' raggiunto, viene meno la stabilita' e riacquista piena esplicabilita' il recesso ad nutum del datore di lavoro; e inoltre perche' non e' inopportuno che lo stesso giudice di provenienza, una volta constatata la rilevanza della questione di costituzionalita' nei sensi ora esposti, controlli sulla risoluzione della controversia dell'art. 4, sopravvenuta legge 903/1977, e cio' in riferimento non tanto al primo, quanto al secondo comma della disposizione che consente alle donne ultracinquantacinquenni, ancora in servizio alla data della entrata in vigore di detta legge (18 dicembre 1977), di optare per il mantenimento in servizio sino al sessantesimo anno di eta'. - O. nn. 104/1979, 105/1979, 106/1979 e 107/1979.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604 (in relazione all'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato con legge 4 aprile 1952, n. 218), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. - si priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto, della garanzia di stabilita' obbligatoria o reale, rispettivamente prevista dagli artt. 8, legge 604/1966, e 18, legge 300/1970, cinque anni prima dell'uomo, posto che il giudice a quo non ha avvertito che nel quadro delineato dal detto art. 11 la stabilita' del rapporto di lavoro sino all'acquisizione dei requisiti per il pensionamento e' subordinata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di trentacinque dipendenti e che, solo se tale presupposto consti, la questione di costituzionalita' di tale norma in relazione con l'art. 9 del r.d.l. n. 636/1939 assume rilevanza ai fini della decisione del merito della controversia, essendo sin troppo evidente che, se il livello dei piu' di trentacinque dipendenti non e' raggiunto, viene meno la stabilita' e riacquista piena esplicabilita' il recesso ad nutum del datore di lavoro; e inoltre perche' non e' inopportuno che lo stesso giudice di provenienza, una volta constatata la rilevanza della questione di costituzionalita' nei sensi ora esposti, controlli sulla risoluzione della controversia dell'art. 4, sopravvenuta legge 903/1977, e cio' in riferimento non tanto al primo, quanto al secondo comma della disposizione che consente alle donne ultracinquantacinquenni, ancora in servizio alla data della entrata in vigore di detta legge (18 dicembre 1977), di optare per il mantenimento in servizio sino al sessantesimo anno di eta'. - O. nn. 104/1979, 105/1979, 106/1979 e 107/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte