Sentenza 114/1979 (ECLI:IT:COST:1979:114)
Massima numero 12143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  25/07/1979;  Decisione del  25/07/1979
Deposito del 06/08/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 114/79. PENA - ESECUZIONE - SOSPENSIONE - ORDINE DI CARCERAZIONE GIA' ESEGUITO - COMPETENZA A DISPORRE LA SOSPENSIONE - ATTRIBUIZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANZICHE' AL P.M. O AL PRETORE CHE SAREBBE COMPETENTE NELL'IPOTESI DI NON AVVENUTA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sospensione dell'esecuzione della pena gia' iniziata disposta dal Ministro di grazia e giustizia si sostanzia nell'investitura dell'autorita' amministrativa di un potere discrezionale ed insindacabile che si riflette sulla liberta' personale per la quale l'art. 13, comma secondo, Cost. esige l'atto dell'autorita' giudiziaria, nonche' sull'attribuzione esclusiva della potesta' punitiva dello Stato all'autorita' giudiziaria. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito. (La Corte ha precisato che il rinvio dell'esecuzione della pena resta affidato anche ad espiazione iniziata agli organi giudiziari competenti per il caso in cui l'ordine di carcerazione non sia stato ancora eseguito a norma dell'art. 589, comma terzo, c.p.p. e che avverso il rifiuto o la revoca del provvedimento di sospensione l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. e contro l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente, ricorso per cassazione, ex art. 631, comma secondo, c.p.p.). - S. nn. 110/1974, 204/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte