Sentenza 116/1979 (ECLI:IT:COST:1979:116)
Massima numero 12144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
25/07/1979; Decisione del
25/07/1979
Deposito del 06/08/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 116/79. PROCESSO PENALE - RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER L'AMMENDA (PER LA PENA PECUNIARIA) - RESPONSABILE CIVILE - PROCEDIMENTO CON ISTRUZIONE SOMMARIA - PROVVISIONALE EX ART. 24 LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 - ESCLUSIONE DELLA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RICHIAMO ALLA RATIO DECIDENDI DELLA SENTENZA N. 14 DEL 1976.
SENT. 116/79. PROCESSO PENALE - RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER L'AMMENDA (PER LA PENA PECUNIARIA) - RESPONSABILE CIVILE - PROCEDIMENTO CON ISTRUZIONE SOMMARIA - PROVVISIONALE EX ART. 24 LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 - ESCLUSIONE DELLA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RICHIAMO ALLA RATIO DECIDENDI DELLA SENTENZA N. 14 DEL 1976.
Testo
L'art. 108, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e' costituzionalmente illegittimo. Infatti, con sentenza n. 14 del 1976 detta norma e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile nei cui confronti si richieda tale provvisionale. Le stesse ragioni allora svolte operano anche rispetto agli atti preliminari al giudizio, dato che non appare giustificata da alcuna plausibile ragione la impossibilita' di citazione del responsabile in tale fase processuale restando privo di tutela il diritto del danneggiato. - S. n. 14/1976.
L'art. 108, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e' costituzionalmente illegittimo. Infatti, con sentenza n. 14 del 1976 detta norma e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile nei cui confronti si richieda tale provvisionale. Le stesse ragioni allora svolte operano anche rispetto agli atti preliminari al giudizio, dato che non appare giustificata da alcuna plausibile ragione la impossibilita' di citazione del responsabile in tale fase processuale restando privo di tutela il diritto del danneggiato. - S. n. 14/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte