Sentenza 117/1979 (ECLI:IT:COST:1979:117)
Massima numero 11401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  02/10/1979;  Decisione del  02/10/1979
Deposito del 10/10/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11402  11403  11404  13995


Titolo
SENT. 117/79 A. PROCESSO CIVILE - GIURAMENTO DEI TESTIMONI - AMMONIZIONE E FORMULA CON RIFERIMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO - COD.PROC.CIV. ART. 251, SECONDO COMMA - CONTRASTO CON L'ART. 19 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -

Testo
La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo - L'ammonizione e la formula del giuramento dei testimoni di cui all'art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui fanno riferimento rispettivamente all'importanza religiosa del giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano, rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza - Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e` contenuto l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte