Sentenza 118/1979 (ECLI:IT:COST:1979:118)
Massima numero 12130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
02/10/1979; Decisione del
02/10/1979
Deposito del 10/10/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 118/79. IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IMPUTATO - APPELLABILITA' DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA NEL CASO IN CUI A SUO CARICO SIA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI UN FATTO REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - ESCLUSIONE - ASSENZA DI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 118/79. IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IMPUTATO - APPELLABILITA' DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA NEL CASO IN CUI A SUO CARICO SIA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI UN FATTO REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - ESCLUSIONE - ASSENZA DI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sentenza di proscioglimento per mancanza di querela produce effetti meramente processuali e gli eventuali accertamenti di fatti materiali in essa contenuti hanno carattere incidentale e non costituiscono l'oggetto immediato e diretto del procedimento penale, cosicche' non possono acquistare efficacia di giudicato in altri giudizi civili o amministrativi. Di conseguenza, la mancata previsione di un giudizio di appello contro tale tipo di sentenza non puo' determinare lesione ne' del diritto di difesa ne' del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 512, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato di appellare la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, qualora a suo carico sia accertata, con la sentenza stessa, la sussistenza di un fatto materiale costituente reato perseguibile a querela). - S. 70/75, 73/78, 72/79.
La sentenza di proscioglimento per mancanza di querela produce effetti meramente processuali e gli eventuali accertamenti di fatti materiali in essa contenuti hanno carattere incidentale e non costituiscono l'oggetto immediato e diretto del procedimento penale, cosicche' non possono acquistare efficacia di giudicato in altri giudizi civili o amministrativi. Di conseguenza, la mancata previsione di un giudizio di appello contro tale tipo di sentenza non puo' determinare lesione ne' del diritto di difesa ne' del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 512, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato di appellare la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, qualora a suo carico sia accertata, con la sentenza stessa, la sussistenza di un fatto materiale costituente reato perseguibile a querela). - S. 70/75, 73/78, 72/79.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte