Sentenza 119/1979 (ECLI:IT:COST:1979:119)
Massima numero 9935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  02/10/1979;  Decisione del  02/10/1979
Deposito del 10/10/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 119/79. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - FATTISPECIE - PENSIONI - DEFINIZIONE DEL PERIODO MINIMO UTILE AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - PENSIONE DEI SANITARI - DIVERSO PERIODO DI SERVIZIO UTILE PER DIVERSE CATEGORIE DI SANITARI (DESTITUITI A SEGUITO DI SANZIONE PENALE O DISCIPLINARE, OVVERO CESSATI PER DIMISSIONI VOLONTARIE) - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nel potere discrezionale del legislatore determinare la durata della prestazione di servizio necessaria al conseguimento dell'indennita` di buonuscita e del trattamento pensionistico. La diversa disciplina risultante dall'art. 26 lett. d) della l. 6 luglio 1939 n.1035, in base al quale la pensione ai sanitari, a seguito di dimissioni volontarie, si consegue dopo 25 anni di servizio utile, mentre nel caso di destituzione conseguente a sanzione penale o disciplinare, il trattamento pensionistico spetta dopo solo venti anni di servizio utile, si fonda sull'interesse delle Amministrazioni da una parte ad allontanare dal servizio il piu` rapidamente possibile elementi a vario titolo inidonei, e dall'altra ad utilizzare per un periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali. Tale diversa regolamentazione non e` irrazionale, atteso che la prima ipotesi concerne casi relativamente eccezionali, mentre la seconda riguarda la regola dei rapporti. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` del predetto art. 26). - cfr. S. n. 82/1973

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte