Ordinanza 122/1979 (ECLI:IT:COST:1979:122)
Massima numero 14463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
02/10/1979; Decisione del
02/10/1979
Deposito del 10/10/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 122/79. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI - ESCLUSIONE PER IL GENITORE INFRASEDICENNE - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 122/79. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI - ESCLUSIONE PER IL GENITORE INFRASEDICENNE - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, cod. civ. nella parte in cui non consente al genitore che non ha superato il sedicesimo anno di eta' di riconoscere i figli naturali, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., in quanto nella fattispecie in esame non e' dato riscontrare neppure un caso di applicabilita' sia pure indiretta della norma impugnata.
E' inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, cod. civ. nella parte in cui non consente al genitore che non ha superato il sedicesimo anno di eta' di riconoscere i figli naturali, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., in quanto nella fattispecie in esame non e' dato riscontrare neppure un caso di applicabilita' sia pure indiretta della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte