Sentenza 125/1979 (ECLI:IT:COST:1979:125)
Massima numero 11587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  03/10/1979;  Decisione del  03/10/1979
Deposito del 10/10/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 125/79. PROCESSO PENALE - IMPOSIZIONE DIFESA TECNICA - IMPUTATO CHE NON VUOLE DIFENDERSI E NON VUOLE ESSERE DIFESO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La obbligatoria presenza del difensore perche` presti la propria assistenza all'imputato, prevista dall'art. 125 c.p.p., e la nomina del difensore d'ufficio, disciplinata dall'art. 128 c.p.p., pur non esprimendo una scelta legislativa costituzionalmente obbligatoria, sono strumentali all'esercizio del diritto di difesa, il quale e` - oltre che inviolabile - anche irrinunciabile, e non comportano nessuna lesione della personalita` dell'imputato, ne` alcuna alterazione della sua identita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p., in riferimento agli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte