Sentenza 126/1979 (ECLI:IT:COST:1979:126)
Massima numero 9768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
07/11/1979; Decisione del
07/11/1979
Deposito del 08/11/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/79 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - L. 16 DICEMBRE 1977 N. 904, ART. 8 - NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 126/79 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - L. 16 DICEMBRE 1977 N. 904, ART. 8 - NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata relativamente ad una norma di legge non applicabile nel giudizio di merito (nella specie, trattavasi di una questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata relativamente ad una norma di legge non applicabile nel giudizio di merito (nella specie, trattavasi di una questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte