Sentenza 127/1979 (ECLI:IT:COST:1979:127)
Massima numero 11588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  08/11/1979;  Decisione del  08/11/1979
Deposito del 14/11/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 127/79. ATTRIBUZIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE ANZICHE` AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La competenza del giudice istruttore - che e` giudice naturale precostituito per legge - a pronunciare sentenza di proscioglimento con applicazione della misura di sicurezza del manicomio giudiziario (che trova fondamento nell'art. 25, terzo comma, Cost.), costituisce esercizio del potere discrezionale spettante al legislatore di regolare la giurisdizione alla stregua della Costituzione, tenuto conto che la competenza del giudice del dibattimento presuppone la piena capacita` dell'imputato di svolgere l'attivita` difensiva, capacita` che e` esclusa nel caso di infermita` mentale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 378, primo comma e 381, secondo comma cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - cfr. S.nn. 27/59, 19/74 e 77/77.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte