Sentenza 128/1979 (ECLI:IT:COST:1979:128)
Massima numero 13297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  08/11/1979;  Decisione del  08/11/1979
Deposito del 14/11/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 128/79. CAUSE DI NON PUNIBILITA' - PROCEDIMENTI DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA - OFFESE CONTENUTE IN SCRITTI E DISCORSI - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - MANCATA PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITA' PREVISTA PER I PATROCINATORI - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La non punibilita' delle offese di cui all'art. 598, primo comma, c.p. ha fondamento nella liberta' di discussione delle parti contendenti a tutela della liberta' della difesa (senza per questo attribuire un diritto all'ingiuria). La garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost., non puo' estendersi al consulente tecnico, il quale non e' legittimato all'esercizio del patrocinio e svolge attivita' di consulenza concernente cognizioni tecniche e quindi un'attivita' obiettivamente diversa da quella tecnicogiuridica che i patrocinatori, nell'esercizio professionale, debbono svolgere nella dinamica dei procedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio. Di conseguenza, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598, primo comma, c.p. nella parte in cui non prevede la non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte