Ordinanza 129/1979 (ECLI:IT:COST:1979:129)
Massima numero 14464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  08/11/1979;  Decisione del  08/11/1979
Deposito del 14/11/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 129/79. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A) - PREVISIONE DI LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - INTRODUZIONE DI MODIFICAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoche' gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte