Sentenza 131/1979 (ECLI:IT:COST:1979:131)
Massima numero 13299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
16/11/1979; Decisione del
16/11/1979
Deposito del 21/11/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
13298
Titolo
SENT. 131/79 B. PENA - PENA PECUNIARIA - INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA - DISCIPLINA PROCEDIMENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 131/79 B. PENA - PENA PECUNIARIA - INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA - DISCIPLINA PROCEDIMENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 c.p. - a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono in pena detentiva - comporta la conseguenziale dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 586, quarto comma, c.p.p., che contiene la disciplina procedimentale dell'istituto della conversione della pena.
La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 c.p. - a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono in pena detentiva - comporta la conseguenziale dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 586, quarto comma, c.p.p., che contiene la disciplina procedimentale dell'istituto della conversione della pena.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27