Sentenza 223/2020 (ECLI:IT:COST:2020:223)
Massima numero 42824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/09/2020; Decisione del
23/09/2020
Deposito del 23/10/2020; Pubblicazione in G. U. 28/10/2020
Titolo
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti degli enti locali - Somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili - Impignorabilità - Inopponibilità nei confronti dei creditori "qualificati" - Omessa previsione - Denunciata compressione della tutela giurisdizionale in sede esecutiva, tutelata anche in via convenzionale - Assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti degli enti locali - Somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili - Impignorabilità - Inopponibilità nei confronti dei creditori "qualificati" - Omessa previsione - Denunciata compressione della tutela giurisdizionale in sede esecutiva, tutelata anche in via convenzionale - Assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). Il contrasto con gli evocati parametri risulta dedotto in maniera generica e assertiva, non adducendo il rimettente alcuno specifico e autonomo argomento circa le ragioni per cui la disciplina censurata minerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale in sede esecutiva o le concrete modalità lesive dei parametri in esame, ma limitandosi a ricordare - attraverso il mero richiamo a precedenti sentenze - che il diritto di agire in giudizio comprende la fase della tutela esecutiva.
È dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). Il contrasto con gli evocati parametri risulta dedotto in maniera generica e assertiva, non adducendo il rimettente alcuno specifico e autonomo argomento circa le ragioni per cui la disciplina censurata minerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale in sede esecutiva o le concrete modalità lesive dei parametri in esame, ma limitandosi a ricordare - attraverso il mero richiamo a precedenti sentenze - che il diritto di agire in giudizio comprende la fase della tutela esecutiva.
L'onere di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che grava sul rimettente non è assolto dal mero richiamo alla giurisprudenza costituzionale, da sola comunque inidonea ad assolvere tale onere (Precedente citato: ordinanza n. 85 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 159
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1