Sentenza 223/2020 (ECLI:IT:COST:2020:223)
Massima numero 42824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/09/2020;  Decisione del  23/09/2020
Deposito del 23/10/2020; Pubblicazione in G. U. 28/10/2020
Massime associate alla pronuncia:  42822  42823  42825


Titolo
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti degli enti locali - Somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili - Impignorabilità - Inopponibilità nei confronti dei creditori "qualificati" - Omessa previsione - Denunciata compressione della tutela giurisdizionale in sede esecutiva, tutelata anche in via convenzionale - Assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). Il contrasto con gli evocati parametri risulta dedotto in maniera generica e assertiva, non adducendo il rimettente alcuno specifico e autonomo argomento circa le ragioni per cui la disciplina censurata minerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale in sede esecutiva o le concrete modalità lesive dei parametri in esame, ma limitandosi a ricordare - attraverso il mero richiamo a precedenti sentenze - che il diritto di agire in giudizio comprende la fase della tutela esecutiva.

L'onere di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che grava sul rimettente non è assolto dal mero richiamo alla giurisprudenza costituzionale, da sola comunque inidonea ad assolvere tale onere (Precedente citato: ordinanza n. 85 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 159  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1