Sentenza 132/1979 (ECLI:IT:COST:1979:132)
Massima numero 9523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  16/11/1979;  Decisione del  16/11/1979
Deposito del 21/11/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  15126


Titolo
SENT. 132/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MACCHINE AGRICOLE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a. non fu immotivata, ma costitui` il risultato di attente valutazioni - non palesemente irrazionali e, pertanto, rientranti nella sfera della responsabile discrezionalita` del legislatore - concernenti una pluralita` di profili che concorrevano a configurare la diversa e peculiare posizione delle macchine agricole rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.; ne` v'e` contrasto con l'art. 24 Cost., se e` vero che - in assenza di azione diretta contro l'assicuratore - il diritto di difesa del danneggiato si estrinseca nell'ambito della comune normativa per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicurazione della responsabilita` civile (segnatamente "ex" art. 2767 cod. civ.). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto esonera le macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte