Sentenza 132/1979 (ECLI:IT:COST:1979:132)
Massima numero 9523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
16/11/1979; Decisione del
16/11/1979
Deposito del 21/11/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
15126
Titolo
SENT. 132/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MACCHINE AGRICOLE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 132/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MACCHINE AGRICOLE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a. non fu immotivata, ma costitui` il risultato di attente valutazioni - non palesemente irrazionali e, pertanto, rientranti nella sfera della responsabile discrezionalita` del legislatore - concernenti una pluralita` di profili che concorrevano a configurare la diversa e peculiare posizione delle macchine agricole rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.; ne` v'e` contrasto con l'art. 24 Cost., se e` vero che - in assenza di azione diretta contro l'assicuratore - il diritto di difesa del danneggiato si estrinseca nell'ambito della comune normativa per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicurazione della responsabilita` civile (segnatamente "ex" art. 2767 cod. civ.). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto esonera le macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a.).
L'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a. non fu immotivata, ma costitui` il risultato di attente valutazioni - non palesemente irrazionali e, pertanto, rientranti nella sfera della responsabile discrezionalita` del legislatore - concernenti una pluralita` di profili che concorrevano a configurare la diversa e peculiare posizione delle macchine agricole rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.; ne` v'e` contrasto con l'art. 24 Cost., se e` vero che - in assenza di azione diretta contro l'assicuratore - il diritto di difesa del danneggiato si estrinseca nell'ambito della comune normativa per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicurazione della responsabilita` civile (segnatamente "ex" art. 2767 cod. civ.). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto esonera le macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte