Sentenza 132/1979 (ECLI:IT:COST:1979:132)
Massima numero 15126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
16/11/1979; Decisione del
16/11/1979
Deposito del 21/11/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9523
Titolo
SENT. 132/79 B. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 27/6/79) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DI SOGGETTI CHE AL MOMENTO IN CUI FU SOLLEVATA LA QUESTIONE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - ESCLUSIONE.
SENT. 132/79 B. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 27/6/79) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DI SOGGETTI CHE AL MOMENTO IN CUI FU SOLLEVATA LA QUESTIONE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - ESCLUSIONE.
Testo
Legittimati a partecipare ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via incidentale sono soltanto coloro che parteciparono al contraddittorio avanti al giudice a quo nel momento in cui venne ordinata la sospensione e disposto il rinvio. (Inammissibilita' della costituzione in giudizio della F.A.T.A., al momento suddetto gia' estromessa e percio' non piu' parte nel giudizio a quo).
Legittimati a partecipare ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via incidentale sono soltanto coloro che parteciparono al contraddittorio avanti al giudice a quo nel momento in cui venne ordinata la sospensione e disposto il rinvio. (Inammissibilita' della costituzione in giudizio della F.A.T.A., al momento suddetto gia' estromessa e percio' non piu' parte nel giudizio a quo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 18