Sentenza 139/1979 (ECLI:IT:COST:1979:139)
Massima numero 9936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
30/11/1979; Decisione del
30/11/1979
Deposito del 06/12/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9937
Titolo
SENT. 139/79 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI EROGATE DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE CONDIZIONATA AL TRASCORSO BIENNIO DI MATRIMONIO - PENSIONI EROGATE DALL'INPS - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE NON CONDIZIONATA ALLA DURATA DEL MATRIMONIO, CONTRATTO DOPO LO SCIOGLIMENTO DI UN PRECEDENTE MATRIMONIO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1975 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NECESSITA' DI ESTENDERE LA NORMA DEROGATRICE DI FAVORE AD ALTRE CATEGORIE DI AVENTI TITOLO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA' (ASSISTITI DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E PENSIONATI CIVILI E MILITARI DELLO STATO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 139/79 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI EROGATE DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE CONDIZIONATA AL TRASCORSO BIENNIO DI MATRIMONIO - PENSIONI EROGATE DALL'INPS - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE NON CONDIZIONATA ALLA DURATA DEL MATRIMONIO, CONTRATTO DOPO LO SCIOGLIMENTO DI UN PRECEDENTE MATRIMONIO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1975 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NECESSITA' DI ESTENDERE LA NORMA DEROGATRICE DI FAVORE AD ALTRE CATEGORIE DI AVENTI TITOLO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA' (ASSISTITI DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E PENSIONATI CIVILI E MILITARI DELLO STATO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni ai fini del conseguimento della pensione di riversibilita` introdotta, in riferimento alle pensioni erogate dall'INPS, dall'art. 32 l. 3 giugno 1975, n. 160 - in virtu` della quale da quel requisito si prescinde "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975" - mira a consentire l'accesso alla pensione di riversibilita` nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di coniugio in eta` avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilita` giuridica, dovuta alla indissolubilita` d'un preesistente vincolo matrimoniale. Tale ratio della norma derogatrice ne impone l'estensione alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilita`, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. E' pertanto illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32, legge 3 giugno 1975 n. 160).
La deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni ai fini del conseguimento della pensione di riversibilita` introdotta, in riferimento alle pensioni erogate dall'INPS, dall'art. 32 l. 3 giugno 1975, n. 160 - in virtu` della quale da quel requisito si prescinde "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975" - mira a consentire l'accesso alla pensione di riversibilita` nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di coniugio in eta` avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilita` giuridica, dovuta alla indissolubilita` d'un preesistente vincolo matrimoniale. Tale ratio della norma derogatrice ne impone l'estensione alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilita`, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. E' pertanto illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32, legge 3 giugno 1975 n. 160).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte