Sentenza 139/1979 (ECLI:IT:COST:1979:139)
Massima numero 9937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
30/11/1979; Decisione del
30/11/1979
Deposito del 06/12/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9936
Titolo
SENT. 139/79 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE CONDIZIONATA AL COMPIMENTO DEL SECONDO BIENNIO DI MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 139/79 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE CONDIZIONATA AL COMPIMENTO DEL SECONDO BIENNIO DI MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Dichiarata l'illegittimita` costituzionale della norma (art. 6 l. n. 1646 del 1962) che ai fini delle pensioni di riversibilita`, non prevede anche per i pensionati assistiti dalla Cassa degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro la disposizione di deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni introdotta per i pensionati INPS dall'art. 3 l. n. 160 del 1975, la stessa norma derogatrice "nella stessa parte e nei medesimi limiti" va estesa - in via conseguenziale - ai pensionati civili e militari dello Stato, non essendovi elementi idonei a giustificare una diversa disciplina del requisito in questione. Va percio' dichiarata l'illegittimita` costituzionale conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 8, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - cfr. S. n. 3/1975.
Dichiarata l'illegittimita` costituzionale della norma (art. 6 l. n. 1646 del 1962) che ai fini delle pensioni di riversibilita`, non prevede anche per i pensionati assistiti dalla Cassa degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro la disposizione di deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni introdotta per i pensionati INPS dall'art. 3 l. n. 160 del 1975, la stessa norma derogatrice "nella stessa parte e nei medesimi limiti" va estesa - in via conseguenziale - ai pensionati civili e militari dello Stato, non essendovi elementi idonei a giustificare una diversa disciplina del requisito in questione. Va percio' dichiarata l'illegittimita` costituzionale conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 8, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - cfr. S. n. 3/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte