Sentenza 223/2020 (ECLI:IT:COST:2020:223)
Massima numero 42825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/09/2020;  Decisione del  23/09/2020
Deposito del 23/10/2020; Pubblicazione in G. U. 28/10/2020
Massime associate alla pronuncia:  42822  42823  42824


Titolo
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti degli enti locali - Somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili - Impignorabilità - Inopponibilità nei confronti dei creditori "qualificati" - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza e ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). La norma censurata non è preordinata a garantire l'interesse individuale dei singoli creditori "qualificati", ma è rivolta ad assicurare la funzionalità dell'ente locale; la stessa intende, infatti, evitare che l'aggressione di una riserva essenziale di denaro, da qualsiasi creditore provenga, possa giungere a impedire determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'ente. Non sussiste nemmeno l'asserita irragionevole disparità di trattamento, derivante dall'equiparazione tra creditori "protetti" e "ordinari", in quanto essa trova adeguata giustificazione nell'esigenza - espressione del principio costituzionale autonomistico - di non vanificare lo scopo che la stessa norma persegue, potendo i pignoramenti da parte di entrambe le tipologie di creditori minare la funzionalità della pubblica amministrazione locale. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2013, n. 211 del 2003 e n. 155 del 1994; ordinanza n. 83 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 159  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte