Sentenza 140/1979 (ECLI:IT:COST:1979:140)
Massima numero 9938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
30/11/1979; Decisione del
30/11/1979
Deposito del 06/12/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/79. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA' SPETTANTE ALLE FIGLIE DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO DEFUNTO - PERDITA PER EFFETTO DI SUSSEGUENTE MATRIMONIO - MANTENIMENTO, IN CASO DI MATRIMONIO, PER I FIGLI MASCHI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FONDATA SU DIFFERENZA DI SESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 140/79. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA' SPETTANTE ALLE FIGLIE DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO DEFUNTO - PERDITA PER EFFETTO DI SUSSEGUENTE MATRIMONIO - MANTENIMENTO, IN CASO DI MATRIMONIO, PER I FIGLI MASCHI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FONDATA SU DIFFERENZA DI SESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. - l'art. 3, lett. a), d.leg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilita` alle figlie quando contraggono matrimonio. La disparita` di trattamento rispetto ai figli, fondata meramente sulla diversita` del sesso, non trova piu` giustificazione nell'attuale realta` giuridica e sociale: invero, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia e della legge n. 903 del 1977, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono radicalmente mutati, essendo improntati a criteri di parita`. - cfr. S. n. 164/1975
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. - l'art. 3, lett. a), d.leg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilita` alle figlie quando contraggono matrimonio. La disparita` di trattamento rispetto ai figli, fondata meramente sulla diversita` del sesso, non trova piu` giustificazione nell'attuale realta` giuridica e sociale: invero, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia e della legge n. 903 del 1977, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono radicalmente mutati, essendo improntati a criteri di parita`. - cfr. S. n. 164/1975
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte